È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2017) il decreto 2 agosto 2017 che istituisce e regolamenta l’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che avranno il compito di elaborare le linee guida cui gli esercenti le professioni sanitarie si devono attenere nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie.
Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie interessate, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, possono presentare istanza di iscrizione all’elenco, utilizzando il modulo di iscrizione pubblicato sul sito del ministero della Salute.
Il decreto attua quanto previsto dall’art. 5 della legge n. 24 del 2017 (legge Gelli) sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale sanitaria e stabilisce che le società e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, devono possedere i seguenti requisiti:
– rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici Regioni e Province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina;
– rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale. Per i medici di medicina generale è richiesto un requisito di rappresentatività di almeno il 15% dei professionisti;
– atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si evincano gli elementi di cui all’art.2, comma 2 del decreto medesimo.
Tutte le informazioni sulle modalità e iter di iscrizione all’elenco sono disponibili in questa pagina web.