«La vaccinazione anti-Covid degli operatori sanitari è un requisito imprescindibile per svolgere l’attività professionale. Deve sussistere inizialmente, ai fini delle nuove iscrizioni all’albo, e deve permanere nel tempo, in ogni fase, pena la sospensione dall’esercizio della professione. Pertanto, la sospensione ex lege dall’esercizio dell’attività professionale per la mancata vaccinazione non può che considerarsi come sospensione tout court, e non limitata alle attività a contatto con le persone».
A chiarirlo è, ancora una volta, il ministero della Salute, che ha inviato una comunicazione a tutte le Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie una circolare esplicativa.
Inoltre, puntualizza il ministero, un eventuale ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps) non potrà avere, in nessun caso, effetto impeditivo dell’applicazione di questa sospensione, che non è una sanzione disciplinare.
«Il chiarimento del ministero della Salute apporta certezza sulle azioni di competenza degli Ordini – ha commentato il presidente della Fnomceo Filippo Anelli –. E stabilisce con fermezza che la vaccinazione è un requisito fondamentale per poter esercitare le professioni sanitarie, tanto quanto la laurea e l’abilitazione».